Art. 5.
(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

      1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

 

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1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322»;

          b) al comma 2-bis, le parole: «317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 629, secondo comma, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni,».